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Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005

Potere del giudice di qualificazione dell'azione - Limiti - Introduzione di azione fondata su diversa "causa petendi" - Inammissibilità - Giudice d'appello - Mutamento della qualificazione compiuta dal giudice di primo grado in difetto di gravame sul punto - Inammissibilità - Fattispecie.

Il potere - dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire il "nomen iuris" al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, anche in difformità rispetto alle deduzioni delle parti, trova un limite - la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione - nel divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perchè fondata su fatti diversi o su una diversa "causa petendi", con la conseguente introduzione di un diverso titolo accanto a quello posto a fondamento della domanda, e di un nuovo tema di indagine. Inoltre, il potere di qualificazione della domanda nei gradi successivi al primo va coordinato con i principi propri del sistema delle impugnazioni, sicchè con riferimento all'appello deve ritenersi precluso al giudice di secondo grado di mutare d'ufficio, in mancanza di gravame sul punto, la qualificazione ritenuta dal primo giudice. (Nella specie, relativa a donazione ad un ente non riconosciuto che aveva dichiarato di accettare in violazione del disposto di cui all'art. 786 cod. civ., parte ricorrente aveva dedotto solo in grado di appello che l'accettazione era nulla perché proveniente da ente ancora privo di capacità giuridica. La S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'esistenza del potere del giudice di introdurre d'ufficio tale questione, trattandosi di un titolo nuovo rispetto a quello posto a fondamento della domanda).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8082 del 18/04/2005