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Procedimento civile - domanda giudiziale - interesse ad agire - Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14645 del 13/06/2017

Diffida non rinnovabile a demolire ex art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001 - Successiva ordinanza di demolizione - Impugnazione - Sopravvenuta carenza di interesse alla impugnazione del primo provvedimento - Configurabilità - Fondamento.

La diffida non rinnovabile a demolire, di cui all’art. 35 del d.P.R. n. 380 del 2001, è immediatamente impugnabile in quanto dotata di autonoma capacità lesiva; tuttavia, l’impugnazione della successiva ordinanza di demolizione, provvedimento, rispetto al primo, di maggiore ampiezza e non meramente confermativo, recando anche un giudizio discrezionale circa la rilevanza dell’abuso e la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria, a sua volta autonomamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, rende priva di utilità, per una carenza sopravvenuta di interesse, ogni pronuncia sulla diffida predetta.

Corte di Cassazione Sez. U , Sentenza n. 14645 del 13/06/2017