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procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - indicazione delle parti e della loro residenza, domicilio o dimora - del convenuto - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014

Citazione in giudizio di società estinta a seguito di incorporazione in altra società - Conseguenze - Nullità - Costituzione in giudizio della società incorporante - Effetti - Sanatoria - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014

La citazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un'altra è nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanata per effetto della costituzione in giudizio della società incorporante, indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto come convenuto.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6202 del 18/03/2014