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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 21649/2017

Bene oggetto di sequestro preventivo penale - Liquidazione dell'indennità al custode - Tariffe contenute nelle tabelle approvate ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 - Applicabilità - Dottore commercialista - Tariffe professionali - Esclusione – Ricorso agli usi locali – Legittimità – Fondamento - Fattispecie.

In tema di liquidazione dell'indennità spettante al custode di beni sottoposti a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento penale, la determinazione dell'indennità di custodia di un bene immobile va operata, ai sensi dell'art. 5 del d.m. n. 265 del 2006, secondo i criteri stabiliti dagli artt. 58, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 115 del 2002, e, quindi, sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi del citato art. 59 o, in via residuale, secondo gli usi locali, anche se il custode sia un dottore commercialista iscritto al relativo albo professionale, in quanto nessuno spazio, neppure residuale, può esservi per l'operatività della disciplina prevista dal regolamento sugli onorari per le prestazioni professionali della relativa categoria, la cui applicabilità presuppone che al professionista sia affidata anche l'attività di amministrazione o liquidazione dell'azienda, del patrimonio o di singoli beni. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione gravata che, in tema di amministrazione di un parco eolico comportante attività di gestione della produzione energetica, aveva ritenuto applicabile, ai fini della liquidazione del compenso spettante al custode, le tariffe prefettizie ridotte secondo equità).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21649 del 19/09/2017

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