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CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22709 del 08/11/2010

Custode giudiziale di beni soggetti ad esecuzione - Decreto di liquidazione del compenso da parte del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Omissione - Conseguenze - Non definitività del provvedimento - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il giudice dell'esecuzione liquida il compenso al custode giudiziale dei beni, trattandosi di provvedimento che non ha carattere di definitività, in quanto altrimenti impugnabile con la specifica opposizione prevista ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22709 del 08/11/2010