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Esecuzione forzata - titolo esecutivo - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)

Decreto ingiuntivo esecutivo - Atto di precetto - Contenuto - Omissione - Nullità - Sanatoria per raggiungimento dello scopo in ragione dell'opposizione agli atti esecutivi - Esclusione.

Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 31226 del 29/11/2019 (Rv. 656178 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_480 Cod_Proc_Civ_art_654