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Pluralità di ricorrenti - Notificazione dell'atto ad istanza di uno solo di essi - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8054 del 21/03/2019

Procedimento civile - notificazione - Pluralità di ricorrenti - Notificazione dell'atto ad istanza di uno solo di essi - convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - In genere.

La richiesta di notificazione di un atto processuale, riguardante più soggetti, a nome di uno solo di essi deve ritenersi effettuata nell'interesse anche degli altri, poiché tale notificazione sostituisce a tutti gli effetti l'elencazione, inutilmente ripetitiva, dei nominativi dei detti soggetti, la cui presenza si ricava dall'atto notificato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, in sede di opposizione contro un decreto che aveva liquidato a tre ricorrenti un indennizzo ex l. n. 89 del 2001, aveva confermato il provvedimento unicamente nei confronti della parte che ne aveva richiesto la notificazione, dichiarandolo inefficace in ordine alle somme ingiunte in favore delle altre).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 8054 del 21/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_137, Cod_Proc_Civ_art_640