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Procedimento civile - notificazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20946 del 22/08/2018

Notifica di provvedimento impugnabile - A mezzo P.E.C. - Presso il domicilio eletto anagrafico - Idoneità a far decorrere il termine breve - Esclusione - Fondamento.

La notifica telematica di un provvedimento impugnabile non può essere effettuata presso il procuratore domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione dell'indirizzo PEC dello stesso come domicilio digitale della parte, risultando una tale notifica inesistente ed insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. con conseguente inapplicabilità del termine breve per l'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 20946 del 22/08/2018