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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 01/04/2004

Perfezionamento - Nei riguardi del notificante e del destinatario - Distinzione - Estremi - Sentenza n. 477 del 2002 - Portata - Notifica eseguita a mezzo posta dal difensore ex art. 1, legge n. 53 del 1994 - Applicabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di ricorso incidentale.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'art. 1 legge n. 53 del 1994, irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato.(In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 6402 del 01/04/2004