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Procedimento civile - notificazione - presso il domiciliatario - Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8652 del 03/04/2017

Notificazioni nel domicilio eletto - Difformità tra il domicilio indicato nell’epigrafe dell’atto introduttivo e quello riportato nella procura alle liti - Prevalenza del primo - Fondamento - Fattispecie.

Ai fini della valida notificazione degli atti processuali, nell'ipotesi di difformità tra il domicilio eletto indicato nell'epigrafe dell'atto introduttivo e quello inserito nella procura alle liti, deve darsi prevalenza al primo, rappresentando l'elezione di domicilio un atto distinto dal conferimento della procura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la notificazione della sentenza di primo grado, avvenuta mediante consegna dell’atto presso il domicilio indicato nella memoria di costituzione della parte convenuta, fosse idonea, ex articolo 170 c.p.c., a determinare il decorso del termine breve di impugnazione).

Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8652 del 03/04/2017