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Procedimento civile - notificazione - in genere – Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016

Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016