Skip to main content

Procedimento civile - notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016

Art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012 - Scissione degli effetti per il notificato e il notificante - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 16 septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, non prevede la scissione tra il momento di perfezionamento della notifica per il notificante ed il tempo di perfezionamento della notifica per il destinatario, espressamente disposta, invece, ad altri fini, dall'art. 16 quater dello stesso d.l. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto quindi tardiva la notifica del ricorso per cassazione affermando che si era perfezionata, sia per il notificante che per il notificato, il giorno successivo a quello di scadenza del termine per l'impugnazione, poiché eseguita dopo le ore 21 di quest'ultimo giorno).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8886 del 04/05/2016