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Notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013

Pregressa conoscenza personale da parte del notificante - Trasferimento di residenza all'estero del destinatario della notifica - Mancata annotazione della nuova residenza nei registri anagrafici - Notificazione ex art. 143 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Nuove ricerche - Necessità.

In tema di notifica, al convenuto va assicurata l'effettiva conoscenza dell'atto, che si realizza quando, indimente dal difetto di annotazioni anagrafiche, siano state eseguite con ordinaria diligenza le possibili ricerche del destinatario. Ne consegue che, ove l'attore notificante abbia appreso, per conoscenze acquisite in occasione di precedenti notifiche, del trasferimento della residenza del convenuto nella città di uno stato estero, non può essere eseguita la notificazione nelle forme dell'art. 143 cod. proc. civ., dovendosi escludere che possa essere invocata la buona fede sulle risultanze dei registri anagrafici per l'omessa annotazione del suddetto trasferimento, essendo invece necessario che l'attore effettui preventivamente ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, per la verifica della nuova residenza.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28695 del 27/12/2013