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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011

Società di capitali - Notifica effettuata presso l'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità.

La notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011