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notificazione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006

Notificazione a società non avente personalità giuridica - Applicazione dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo non novellato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263 - Criteri, operatività.

Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 145, secondo comma, cod. proc. civ. - nel testo non novellato dall'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005 n.263 inapplicabile nella specie "ratione temporis" - si eseguono nella sede indicata dall'articolo 19, comma secondo dello stesso codice, ove le società svolgano attività continuativa, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'articolo 145 cod. proc. civ. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione, in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2006