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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013

Invio di raccomandata di avviso - Adempimento previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge n. 890 del 1982 - Applicabilità alle notifiche eseguite a far data dal 28 febbraio 2008 - Efficacia retroattiva della norma - Esclusione - Espressa previsione di legge - Profili di illegittimità costituzionale - Insussistenza.

In tema di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, l'adempimento costituito dall'invio della raccomandata di avviso previsto dal sesto comma dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890 - introdotto dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 - è imposto solo per le notifiche eseguite a far tempo dal 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della legge di conversione, come espressamente previsto dall'art. 36, comma 2 quinquies, del medesimo decreto, rispetto al quale non possono ravvisarsi profili di illegittimità costituzionale, trattandosi di valutazione del legislatore relative a situazioni temporalmente non sovrapponibili.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.6345 del 13/03/2013