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notificazione - a mezzo posta Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n.4891 del 11/03/2015

Prova del perfezionamento della notifica - Per il notificante - Avviso di ricevimento della raccomandata - Necessità - Per il destinatario - Produzione della busta che contiene il plico - Sufficienza.

In tema di notificazioni a mezzo posta, il notificante deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, mentre, ove sia il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sé idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n.4891 del 11/03/2015