Skip to main content

impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - notificazione dell'impugnazione Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015

Morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado - Litisconsorzio necessario di ordine processuale fra gli eredi - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di impugnazione.

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi, o comunque ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 6780 del 02/04/2015