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Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24346 del 29/10/2013

Perfezionamento della notifica per il richiedente al momento dell'affidamento all'ufficiale giudiziario, e non al momento della ricezione, come per il destinatario - Configurabilità - Portata - Termine per il deposito nella cancelleria della cassazione del ricorso notificato - Disciplina ex art. 369 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

La distinzione dei momenti di perfezionamento della notifica per il notificante e il destinatario dell'atto, risultante dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, trova applicazione solo quando dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio, per la parte di questo sottratta alla disponibilità del notificante, potrebbero derivare conseguenze negative per il notificante, quale la decadenza conseguente al tardivo compimento di attività riferibile all'ufficiale giudiziario, non anche quando la norma preveda che un termine debba decorrere o un altro adempimento debba essere compiuto dal tempo dell'avvenuta notificazione, come per il deposito del ricorso per cassazione e del controricorso, dovendo essa in tal caso intendersi per entrambe le parti perfezionata, come si ricava dal tenore testuale dell'articolo 369 cod. proc. civ., al momento della ricezione dell'atto da parte del destinatario, contro cui l'impugnazione è rivolta.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24346 del 29/10/2013