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Procedimento civile - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014

Notificazione eseguita dall'avvocato ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Principio della scissione degli effetti per il notificante e per il destinatario - Applicabilità - Sussistenza - Conseguenze.

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante ed il destinatario, previsto dall'art. 149 cod. proc. civ., è applicabile anche alla notificazione effettuata dall'avvocato, munito della procura alle liti e dell'autorizzazione del consiglio dell'ordine cui è iscritto, a norma dell'art. 1 della legge 21 gennaio 1994, n. 53. Ne consegue che, per stabilire la tempestività o la tardività della notifica, rileva unicamente la data di consegna del plico all'agente postale incaricato del recapito secondo le modalità stabilite dalla legge 20 novembre 1982, n. 890.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15234 del 03/07/2014