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Procedimento civile - notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22003 del 01/09/2008

Perfezionamento - Consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - Prova certa della tempestività della consegna - Requisiti.

Ove non venga esibita la ricevuta di cui all'art. 109 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 129, la prova della tempestiva consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto da notificare può essere ricavata dal timbro apposto sull'atto medesimo dal quale si evincono il numero cronologico e la data. Ne consegue che l'interessato dovrà farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario soltanto in caso di contestazione della conformità al vero di quanto indirettamente risulta da detto atto.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 22003 del 01/09/2008