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Notificazione a mezzo posta - Agenzia privata di recapito

Civile - Notificazione a mezzo posta - Agenzia privata di recapito
Notificazione a mezzo posta - Effettuata da agenzia privata di recapito - Utilizzazione da parte dell'Ente Poste - 

Effettuata da agenzia privata di recapito - Utilizzazione da parte dell'Ente Poste - Validità - Fondamento. Corte di

Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 9111 del 06/06/2012

La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da

un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico

all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n.

261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e

giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia

di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio.