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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012

Notificazione a soggetti privi di personalità giuridica - Luogo della notifica - Sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione - Sede effettiva dell'impresa - Sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Coincidenza - Presunzione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012

La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012