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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013

Notifica da effettuare entro termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie relativa alla notifica del ricorso per cassazione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013

Qualora la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di chiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l'esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, in quanto il ricorrente, pur essendo in possesso delle indicazioni sufficienti a riattivare il procedimento notificatorio, non vi aveva provveduto e aveva, invece, formulato istanza di rimessione in termini, senza neppure specificare il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013