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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009

Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Ripresa del procedimento notificatorio - Ammissibilità - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie relativa a notificazione di atto di appello. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello rinotificato - in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell'esito negativo del primo, tempestivamente chiesto - presso il domicilio eletto dall'avvocato e dalla parte nel luogo sede dell'ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte).

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009