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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010

Notificazione di copia di atti di parte priva di una o più pagine - Rilevanza - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie relativa a copia notificata di atto di appello mancante di due pagine. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010

La mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio. (Nella specie la S.C. ha escluso ogni lesione di tali garanzie, evidenziando che la copia notificata dell'atto di appello, benché priva di due pagine, consentiva di comprendere i motivi di impugnazione e di desumere il "petitum" del gravame proposto, il che risultava confermato dal tenore dell'atto di costituzione della controparte, che aveva esattamente contrastato la richiesta di riforma della decisione di primo grado).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1213 del 22/01/2010