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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010

Principi contenuti nella sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - Ricorso per cassazione spedito a mezzo posta - Tempestività - Condizioni - Errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo - Consegna all'ufficiale giudiziario - Rilevanza - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010

A seguito della sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale - secondo cui la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario - la tempestività della proposizione del ricorso per cassazione esige che la consegna della copia del ricorso per la spedizione a mezzo posta venga effettuata nel termine perentorio di legge e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente a errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante; pertanto, la data di consegna all'ufficiale giudiziario non può assumere rilievo ove l'atto in questione sia "ab origine" viziato da errore nell'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario, poiché tale indicazione è formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 7607 del 30/03/2010