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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010

Persona addetta alla sede - Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra consegnatario e persona giuridica - Necessità - Esclusione - Incarico provvisorio o precario - Sufficienza - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie . Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010

Ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede (art. 145, primo comma, cod. proc. civ.), è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria, non occasionalmente, ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. La prova dell'insussistenza di un rapporto siffatto, nel caso in cui il consegnatario si sia qualificato addetto alla ricezione degli atti per la persona giuridica destinataria, dev'essere fornita da quest'ultima ed il relativo onere non è adempiuto con la sola dimostrazione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra consegnatario ed ente destinatario della notifica, attesa l'accennata configurabilità di altri rapporti idonei a conferire la richiesta qualità. (Nella specie, nella quale la notificazione era avvenuta nelle mani di un soggetto di nazionalità araba presente presso la sede della società, qualificatosi come dipendente della medesima, la S.C., in applicazione del suddetto principio, ha ritenuto non ammissibile la prova tendente a dimostrare che nel periodo in questione nessuna persona di tale nazionalità prestasse servizio presso la società, sul presupposto che la ricezione del plico da parte del soggetto potesse risultare anche da altro incarico, provvisorio o precario, di ricevere le notificazioni presso la società).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 15798 del 02/07/2010