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notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010

Notificazione degli atti processuali - Mancato perfezionamento per ragioni non imputabili al notificante - Onere di ripresa del procedimento notificatorio con istanza diretta all'ufficiale giudiziario - Sussistenza - Conseguenze - Efficacia della notificazione a far data dalla iniziale richiesta di notifica - Configurabilità - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010

In tema di notificazione di atti processuali (nella specie, l'impugnazione di una sentenza ai sensi dell'art. 330 cod. proc. civ.), qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, quali l'intervenuto mutamento del luogo in cui ha sede lo studio del procuratore costituito, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010