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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008

Società di capitali - Notifica effettuata presso l'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove - Conseguenze - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008

La notifica del ricorso introduttivo del giudizio notificata all'indirizzo già corrispondente alla sede legale della società, poi trasferita altrove, è affetta da nullità e non da inesistenza in quanto effettuata in un luogo o a soggetti che, pur diversi da quelli stabiliti dalla legge, hanno un riferimento con il destinatario della notificazione; ne consegue che il giudice di appello non deve dichiarare la nullità del procedimento di primo grado ma deve limitarsi a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto nulla la notifica effettuata alla società - nella denominazione anteriore rispetto alle operazioni di fusione e mutamento del nome sociale - presso l'indirizzo della precedente sede legale, chiusa da circa tre anni).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 9989 del 16/04/2008