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notificazione - a mezzo posta – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 22/04/2005

Avviso di ricevimento - Natura - Atto pubblico - Configurabilità Conseguenze - Attestazioni del pubblico ufficiale - Contrasto tra la data apposta sull'avviso di ricevimento e quella risultante dal timbro postale - Rimedi - Valutazione di compatibilità - Errore materiale e querela di falso - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 22/04/2005

In tema di notificazione a mezzo posta, che si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico, l'avviso di ricevimento, parte integrante della relazione di notifica, ha natura di atto pubblico che - essendo munito della fede privilegiata di cui all'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza - costituisce, ai sensi dell'art. 4 terzo comma legge 890/1982, il solo documento idoneo a provare - in riferimento alla decorrenza dei termini connessi alla notificazione - sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data ,sia l'identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha sottoscritto l'atto, salvo che, ai sensi del successivo quarto comma , la data di consegna non risulti apposta o sia comunque incerta, sicché in tal caso i termini connessi alla notificazione decorrono dalla data risultante dal timbro postale. Ne consegue che la parte, qualora intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell'avviso di ricevimento, deve proporre la querela di falso - anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza del pubblico ufficiale - a meno che dallo stesso contesto dell'atto non risulti in modo evidente l'esistenza di un mero errore materiale compiuto da questi nella redazione del documento il quale ricorre nel caso di apposizione di data inesistente (come 30 febbraio) o anteriore a quella della formazione dell'atto notificato o non ancora maturata. Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell'atto di notifica mentre, in ogni altro caso, ove occorra un giudizio di compatibilità tra le date apposte, tale valutazione deve avvenire nell'ambito dell'apposito giudizio per querela di falso. (La S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace, che, in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo, nel contrasto tra le date di notifica, risultanti dall'avviso di ricevimento (2 febbraio) e dal timbro postale (3 febbraio), aveva ritenuto tempestiva l'opposizione proposta, attribuendo la prevalenza alla seconda, piuttosto che alla prima, attribuendo a mero errore materiale l'indicazione del giorno precedente apposta dal pubblico ufficiale sull'avviso di ricevimento restituito al mittente e tale valutazione aveva compiuto al di fuori del procedimento previsto dagli artt. 221 e ss. cod. proc. civ.).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8500 del 22/04/2005