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notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 19/07/2005

 

Notificazione - Alla residenza, dimora o domicilio - Residenza effettiva - Rilevanza - Esistenza di risultanze anagrafiche contrastanti - Ininfluenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 19/07/2005

Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione (nella specie dell'atto di pignoramento), in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 19/07/2005