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notificazione - alle persone giuridiche – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005

A società cancellata dal registro delle imprese - Modalità da osservare - Ricorso alle formalità di cui all'art. 145 cod. proc. civ. - Legittimità - Esecuzione della notificazione direttamente nelle mani del legale rappresentante della società al momento della cancellazione - Sanatoria - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005

In tema di notificazione di atti giudiziari a società cancellata dal registro delle imprese, pur dovendosi procedere al preventivo tentativo di notifica dell'atto presso la sede legale della società stessa, in applicazione della regola generale di cui all'art. 145 cod. proc. civ., l'eventuale irregolarità della notificazione per essere stata eseguita a mani del già legale rappresentante della società medesima è da intendersi sanata dalla circostanza che l'atto abbia raggiunto ugualmente il suo scopo proprio per essere stato il piego consegnato direttamente a mani di detto legale rappresentante della società al momento della sua cancellazione dal registro delle imprese.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005