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notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006

Disciplina "ex" art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità - Indagini suggerite dalla comune diligenza - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Inesistenza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006

Ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, fermo restando che la notificazione effettuata in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla, ma non è giuridicamente inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo, tentata una prima volta presso il domicilio del debitore con esito negativo, perché questi risultava trasferito altrove, e ripetuta venti giorni dopo ex art. 143 cod. proc. civ., dopo aver acquisito certificazione anagrafica che attestava ancora la residenza nella medesima città, non potendo l'ingiungente conoscere il luogo della nuova residenza, stabilita solo sei giorni prima della ripetizione della notifica).

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006