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Impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione agli eredi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015

Mancata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio per il giudizio - Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Morte della parte - Notifica agli eredi - Collettivamente ed impersonalmente - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015

Nel caso di mancata dichiarazione di residenza od elezione di domicilio, conseguente a contumacia o a costituzione personale effettuata senza il compimento di tali atti, l'impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi dell'art. 330, ultimo comma, cod. proc. civ., sicché, in caso di decesso della stessa, la notificazione agli eredi non può essere fatta collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita "nominatim" ex artt. 137 e ss. cod. proc. civ., a prescindere dall'avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che il decesso si sia verificato prima o dopo di essa.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3824 del 25/02/2015