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notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015

Notifica da effettuare entro un termine perentorio - Mancato perfezionamento non imputabile al richiedente - Onere del richiedente di pronta riattivazione del procedimento notificatorio - Effetti dalla notifica a decorrere dalla data iniziale di attivazione del procedimento - Condizioni - Assenza di responsabilità circa l'esito negativo della prima notifica- Prova a carico del notificante - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015

In tema di notificazione degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché il notificante fornisca la prova che il mancato perfezionamento della prima notifica non gli sia addebitabile ed attivi un nuovo procedimento entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto essere stato proposto il ricorso per cassazione oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c., non avendo la parte prodotto, al fine di dimostrare l'assenza della sua responsabilità, la cartolina di ritorno della prima notifica, effettuata a mezzo posta e non andata a buon fine). Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19060 del 25/09/2015