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Avvocatura dello Stato - eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53

 

avvocatura dello stato - notificazione - Notificazione atti civili, amministrativi e stragiudiziali a mezzo servizio postale - Perfezionamento della notificazione - Data di spedizione del piego - Legge n. 53 del 1994 - Rinvio alla legge n. 890 del 1982 - Applicabilità alle notifiche dell'Avvocatura dello Stato. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3811 del 18/02/2014

In materia di notificazioni, l'art. 55, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e prescrive che a tal fine ciascuna Avvocatura distrettuale e l'Avvocatura centrale si dotino di un apposito registro cronologico, conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente. Ne consegue che, mancando una previsione di specifiche modalità di esecuzione delle notifiche a mezzo servizio postale, si applica la legge 21 gennaio 1994, n. 53, il cui art. 3, comma 3, rinvia, per il perfezionamento della notificazione, agli artt. 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890 e, pertanto, nel caso di notificazione effettuata dal difensore della parte a mezzo servizio postale, essa si ha per eseguita alla data di spedizione del piego, da comprovare mediante prova documentale dell'avvenuta esecuzione delle formalità presso l'ufficio postale.

Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3811 del 18/02/2014

Riferimenti normativi:   

Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4                     

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 com. 3