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acque - impianti elettrici - Regime delle acque nelle aree naturali protette - Art. 164, secondo comma, del d. lgs. n. 152 del 2006

Diritti attribuiti agli enti gestori - Poteri di vigilanza e di intervento successivo - Sussistenza - Diritto di concertazione con l'autorità competente in sede di approvazione del progetto di rilascio di acqua per uso idroelettrico - Configurabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10303 del 03/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10303 del 03/05/2013


In tema di aree naturali protette, l'art. 164, secondo comma, del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale attribuisce all'Ente Parco un compito di vigilanza sul regime delle acque, consistente nel verificare le captazioni e le derivazioni già assentite all'interno della relativa area, nonché un potere di intervento successivo ad una specifica rilevazione di alterazioni degli equilibri biologici dei corsi d'acqua oggetto di captazione, non giustifica con ciò alcun diritto spettante al medesimo ente gestore di previa concertazione con l'autorità competente all'approvazione del progetto di rilascio idrico presentato dal concessionario per uso di produzione di energia idroelettrica.