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espropriazione per pubblico interesse (o utilita') - occupazione temporanea e d'urgenza (opere di bonifica e lavori per la ricostruzione di oo.pp.) - risarcimento del danno Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione appropriativa ed usurpativa - Natura comune - Illecito a carattere permanente - Conseguenze - Domanda risarcitoria per equivalente - Rinuncia al bene - Risarcimento del danno - Debito di valuta - Rivalutazione monetaria - Lucro cessante - Interessi - Criteri.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la cd. occupazione acquisitiva od accessione invertita, che si verifica quando alla dichiarazione di pubblica utilità non segue il decreto di esproprio, è illegittima al pari della cd. occupazione usurpativa, in cui invece manca del tutto detta dichiarazione, ravvisandosi in entrambi i casi un illecito a carattere permanente (inidoneo a comportare l'acquisizione autoritativa alla mano pubblica del bene occupato), che cessa tuttavia in caso di rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente; tale danno va quindi ristorato con riferimento al valore del bene al momento della domanda – che segna appunto la perdita della proprietà – e la somma risultante, trattandosi di debito di valore, sarà sottoposta a rivalutazione monetaria fino alla data della sentenza, con possibilità di riconoscere sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi decorrenti dalla data del fatto illecito, non necessariamente commisurati al tasso legale, ma ispirati a criteri equitativi, e computati con riferimento ai singoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei prescelti indici di valutazione, ovvero in base ad un indice medio.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 12961 del 24/05/2018