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Requisizioni - di alloggi – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 28/10/1998

Custodia dei beni - Obbligo della P.A. procedente - Sussistenza - Assegnazione dell'alloggio in locazione a terzi - Danni prodotti dall'assegnatario - Responsabilità concorrente della P.A. - Configurabilità - Provvedimenti autoritativi (ordinanza commissariale) diretti a graduare diversamente la responsabilità della P.A. - Rilevanza - Esclusione.

La pubblica amministrazione che disponga la requisizione di un immobile urbano ne acquista la disponibilità, assumendone, correlativamente, l'obbligo di custodia, sì che, nella ipotesi di assegnazione in godimento (per effetto di locazione o ad altro titolo) del bene al privato, non è esclusa la sua responsabilità (eventualmente concorrente con quella dell'assegnatario) per i danni arrecati all'immobile - non potendo più il soggetto passivo della requisizione, comunque sia stato ridenominato il rapporto con la P.A., esercitare il controllo sulla cosa -, pur in presenza di eventuali provvedimenti autoritativi (nella specie, un'ordinanza commissariale) dispositivi di una differente graduazione della responsabilità di organi diversi della P.A. (nella specie, attraverso il trasferimento degli obblighi risarcitori dal Ministero ai Comuni), che risultano del tutto inidonei ad incidere sul (diverso) rapporto tra il soggetto passivo della requisizione e l'originario debitore, autore della requisizione stessa e firmatario del successivo contratto di locazione (ferma restandone la facoltà di rivalersi nei confronti degli eventuali coobbligati, ai sensi delle citate disposizioni).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 10741 del 28/10/1998