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Calamità pubbliche - calamità naturali - terremoti – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 27/02/2012

Alloggi costruiti a carico dello Stato in conseguenza di terremoti - Cessione in proprietà ai sensi dell'art. 1 della legge n. 225 del 1965 - Automatica declassificazione dei beni - Configurabilità - Esclusione - Condizione giuridica degli alloggi prima dell'assegnazione - Appartenenza al patrimonio indisponibile - Sussistenza - Conseguenze - Usucapione della proprietà degli alloggi - Ammissibilità - Esclusione.

Con riguardo agli alloggi costruiti con il contributo dello Stato in conseguenza di terremoti per far fronte alle esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici, l'art. 1 della legge 30 marzo 1965, n. 225, che ne prevede la cessione in proprietà, non declassifica in maniera automatica, né espressamente, né implicitamente, tali beni, ma si limita a disciplinarne l'assegnazione ai privati, la quale soltanto determina, in una con l'effetto traslativo, la perdita della qualità pubblica degli alloggi stessi. Ne consegue che questi ultimi, restando soggetti al regime del patrimonio indisponile fino alla conclusione del procedimento di assegnazione, non sono suscettibili di formare oggetto di usucapione della proprietà da parte dei soggetti occupanti.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 27/02/2012