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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9448 del 09/09/1993

Risarcimento del danno - Provvedimento di proroga dell'occupazione temporanea - Annullamento - Conseguenze - Danno - Risarcimento per l'occupazione illegittima e per la perdita del fondo per la irreversibile trasformazione con l'opera pubblica - Prescrizione - Decorrenza - Termine iniziale.

Qualora il giudice amministrativo ritenga illegittimo ed annulli il provvedimento di proroga del'occupazione temporanea, così conferendo carattere di illecito al comportamento dell'amministrazione che abbia realizzato l'opera pubblica ed irreversibilmente trasformato il fondo durante il periodo di detta proroga, il diritto del privato al risarcimento del danno per l'occupazione illegittima e per la perdita del bene insorge ed è esercitabile con il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice amministrativo, che rimuove l'ostacolo costituito dal decreto di occupazione, immediatamente efficace e dotato della presunzione di legittimità. Pertanto dal momento del passaggio in giudicato della detta pronuncia comincia a decorrere la prescrizione quinquennale.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9448 del 09/09/1993