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Atti amministrativi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16089 del 20/07/2007

Obbligo di conoscenza da parte del giudice - Insussistenza - Indicazione ed allegazione di parte - Necessità - Fattispecie.

L'obbligo del giudice di ricercare le fonti del diritto applicabili alla fattispecie dedotta in giudizio non opera con riferimento alle norme giuridiche secondarie ed agli atti amministrativi. (La S.C. ha affermato, nella specie, che il provvedimento della Conferenza Episcopale Italiana, che determina il limite degli importi dei contratti da assoggettare a preventiva autorizzazione, ha natura di atto amministrativo interno all'ordinamento ecclesiastico e, pertanto, deve essere espressamente indicato ed allegato dalla parte che intende avvalersene).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 16089 del 20/07/2007