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Giurisdizione ordinaria e amministrativa - impiego pubblico - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3717 del 19/02/2007

Svolgimento di procedure concorsuali - Controversie relative - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Criteri - Domanda relativa al riconoscimento del diritto al passaggio ad una fascia superiore appartenente ad area diversa - Attribuzione alla giurisdizione amministrativa - Sussistenza.

Nel nuovo riparto di giurisdizione delineato per effetto della c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, con riferimento alle cause relative alle procedure concorsuali, va riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alle controversie riguardanti concorsi per solo esterni, i concorsi misti ed i concorsi interni che comportino passaggio da un'area ad altra; pertanto la giurisdizione del giudice ordinario è limitata alle controversie attinenti a concorsi interni, che implichino passaggio da una qualifica all'altra, ma nell'ambito della stessa area. Spetta, dunque, alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia diretta al riconoscimento del diritto al passaggio da una qualifica funzionale inferiore a quella superiore strumentale rispetto all'inserimento in una fascia superiore corrispondente ad una diversa e più elevata area anche ai fini dell'erogazione di un nuovo e migliore trattamento economico.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 3717 del 19/02/2007