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Acque - competenza e giurisdizione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013

Domanda risarcitoria, verso società a totale partecipazione pubblica, per la lesione del diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica derivato alle istanti da un comportamento asseritamente abusivo della prima - Giurisdizione del Tribunale Regionale delle Acque - Sussistenza - Fondamento.

Deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario specializzato (Tribunale Regionale delle Acque) quanto alla domanda risarcitoria proposta, nei confronti di una società per azioni a totale partecipazione pubblica, per la lesione del diritto soggettivo alla libertà di iniziativa economica derivato alla società istante da un comportamento asseritamente abusivo (nella specie, escavazione di un pozzo, senza permesso di costruire, né concessione di derivazione di acqua pubblica ed in violazione della fascia di rispetto) della prima, atteso che, da un lato, l'art. 103 Cost. non consente di ritenere che il giudice amministrativo possa conoscere di controversie di cui non sia parte una P.A., o soggetti ad essa equiparati, non ostando a ciò la eventuale chiamata in causa, a fini di manleva, di un ente pubblico, e, dall'altro, che la totale partecipazione pubblica caratterizzante la società danneggiante non ne muta la sua natura di soggetto di diritto privato, essendo il rapporto tra la stessa e l'ente pubblico di assoluta autonomia, a quest'ultimo non essendo consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della prima mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma solo avvalendosi degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina dell'ente presenti negli organi della società.

Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 9534 del 19/04/2013