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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - occupazione temporanea e d'urgenza - risarcimento del danno – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11041 del 28/05/2015

Occupazione usurpativa - Risarcimento per equivalente - Criterio di determinazione - Stima del bene al momento dell'irreversibile trasformazione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11041 del 28/05/2015

In caso di occupazione usurpativa, il debito risarcitorio connesso alla perdita della proprietà del bene va commisurato al suo valore di stima al momento in cui, a seguito della irreversibile trasformazione del fondo, si è verificato il fatto illecito e il proprietario ha subito il danno, mentre non assume alcuna rilevanza il momento in cui il proprietario, optando per la tutela risarcitoria, abbia implicitamente rinunciato alla proprietà.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 11041 del 28/05/2015