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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 07/09/2015

Riassunzione del giudizio di opposizione alla stima in caso di mancata costituzione dell'opponente - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 07/09/2015

La notificazione dell'opposizione avverso la stima dell'indennità espropriativa, di cui all'art. 19 della l. n. 865 del 1971, introduce un procedimento di cognizione soggetto alle ordinarie regole processuali, ivi incluso l'art. 307, comma 1, c.p.c., in tema di riassunzione del giudizio per il caso di mancata costituzione delle parti, mentre non è applicabile l'art. 348 c.p.c. in tema di improcedibilità dell'appello per mancata tempestiva costituzione dell'appellante, vertendosi in giudizio che, sebbene devoluto per materia alla cognizione della corte d'appello, si svolge davanti ad essa in unico grado e secondo il rito di cognizione ordinario proprio del primo grado.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17710 del 07/09/2015