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Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - procedimento - liquidazione dell'indennità - determinazione (stima) - opposizione alla stima – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17786 del 08/09/2015

Cessione volontaria - Domanda di conguaglio - Diritto del cedente al riconoscimento della rivalutazione monetaria - Presupposto - Decorrenza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17786 del 08/09/2015

Il riconoscimento del maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, c.c., in favore del cedente che abbia domandato la determinazione del conguaglio del prezzo della cessione volontaria del bene ex art. 12 della l. n. 865 del 1971, presuppone la mora dell'espropriante e, quindi, un suo comportamento colpevole ai sensi degli artt. 1218 e 1176 c.c., configurabile solo a partire dalla data dell'inizio del giudizio di quantificazione del conguaglio stesso, perché esclusivamente da tale momento l'ente espropriante - prima impossibilitato ad interferire nelle decisioni amministrative, accettate ovvero impugnate dall'espropriato, in quanto estranee alla sua sfera giuridica e legislativamente attribuite ad organi terzi - può prestare adesione alla domanda del privato od offrire un accordo transattivo, incorrendo, in mancanza di tali iniziative, in responsabilità colpevole.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17786 del 08/09/2015