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espropriazione per pubblico interesse‭ (‬o utilità‭) ‬-‭ ‬occupazione temporanea e d'urgenza‭ ‬-‭ ‬risarcimento del danno‭ ‬-‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21489‭ ‬del‭ ‬10/10/2014‭

Fondo privato‭ ‬-‭ ‬Irreversibile trasformazione in opera pubblica durante il periodo di occupazione legittima non seguita da tempestivo provvedimento ablativo‭ ‬-‭ ‬Illecito aquiliano‭ ‬-‭ ‬Configurabilità‭ ‬-‭ ‬Momento di consumazione‭ ‬-‭ ‬Identificazione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21489‭ ‬del‭ ‬10/10/2014‭


L'irreversibile trasformazione del fondo di proprietà privata in opera pubblica,‭ ‬qualora si sia verificata nel periodo di occupazione legittima senza che sia stato tempestivamente emanato un provvedimento ablatorio,‭ ‬integra un illecito aquiliano che si consuma,‭ ‬però,‭ ‬solo al momento della scadenza del termine dell'occupazione autorizzata,‭ ‬atteso che,‭ ‬in tale periodo,‭ ‬l'attività svolta ha,‭ ‬per definizione,‭ ‬il‭ ‬carattere della legittimità ed‭ ‬è,‭ ‬come tale,‭ ‬improduttiva di danno risarcibile ex art.‭ ‬2043‭ ‬cod.‭ ‬civ.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬1,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬21489‭ ‬del‭ ‬10/10/2014‭