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sanzioni amministrative‭ ‬-‭ ‬competenza e giurisdizione‭ ‬-‭ ‬Cass. n.‭ ‬24079/2014‭

Sanzioni amministrative per omessa registrazione del lavoratore dipendente nelle scritture obbligatorie‭ ‬-‭ ‬Giurisdizione tributaria‭ ‬-‭ ‬Illegittimità costituzionale‭ ‬-‭ ‬Controversia instaurata innanzi al giudice tributario‭ ‬-‭ ‬Decisione nel merito‭ ‬-‭ ‬Mancata impugnazione‭ ‬-‭ ‬Ulteriore deducibilità della questione‭ ‬-‭ ‬Esclusione‭ ‬-‭ ‬Fondamento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24079‭ ‬del‭ ‬12/11/2014‭


Per effetto della sentenza n.‭ ‬130‭ ‬del‭ ‬2008‭ ‬della Corte costituzionale,‭ ‬che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.‭ ‬2‭ ‬del d.lgs.‭ ‬31‭ ‬dicembre‭ ‬1992,‭ ‬n.‭ ‬546‭ (‬come sostituito dall'art.‭ ‬12,‭ ‬comma‭ ‬2,‭ ‬della legge‭ ‬28‭ ‬dicembre‭ ‬2001,‭ ‬n.‭ ‬448‭)‬,‭ ‬le controversie aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture obbligatorie non sono più devolute alla giurisdizione del giudice tributario.‭ ‬Ove,‭ ‬peraltro,‭ ‬il giudizio sia stato instaurato innanzi al giudice tributario,‭ ‬il quale abbia deciso nel merito,‭ ‬senza che la questione di giurisdizione sia stata oggetto di impugnazione in appello,‭ ‬il difetto di giurisdizione non può essere ulteriormente dedotto per essersi formato il giudicato sul punto,‭ ‬dovendosi ritenere che il limite delle situazioni già esaurite e il principio costituzionale della durata ragionevole del processo rendano inammissibile la relativa eccezione.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬5,‭ ‬Sentenza n.‭ ‬24079‭ ‬del‭ ‬12/11/2014‭

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

24079

2014